Chi Siamo

Insigniti della Stella al Merito del Lavoro

Legge 5 Febbraio 1992 N° 143

Nuove norme per la concessione della “Stella al Merito del Lavoro”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge :

Articolo 1

1. La decorazione della “Stella al Merito del Lavoro”, istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n° 3167, è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni,delle province,dei comuni e degli enti pubblici,nonché ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia,laboriosità e di buona condotta morale;

b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti,della macchine e dei metodi di lavorazione

c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza sul lavoro;

d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale

2. La decorazione comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”

Articolo 2

La decorazione può essere concessa, senza l’osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Articolo 3

La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all’articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto i cinquanta anni di età e abbiano l’anzianità di lavoro indicata all’articolo 4.

Articolo 4

La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da una azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali.

Articolo 5

La decorazione è concessa, anche senza l’osservanza dei limiti di anzianità di cui all’articolo 4, ai lavoratori italiani all’estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

Articolo 6

Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, dicui il 50 per cento a lavoratori che abbiano inziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

Articolo 7

Le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all’estero, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e consegnate nel giorno della festa de lavoro del 1° maggio.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.